LO STATUTO DI SUBIACO DEL 1456. IL GOVERNO DELLO STATUS SUBLACENSIS-IL PROCESSO CIVILE, IL PROCESSO PENALE

R. MENDOZA, Lo Statuto di Subiaco del 1456. Il Governo
dello status sublacensis – Il processo civile, il processo penale,
Ed. Aracne, Roma 2013, (cm.16×24), pp.337, ill.ni b/n 8 e a
colori 8, € 20,00.
Si completa così la pubblicazione a stampa e in lingua italiana dei vari statuti di Subiaco. Storici e studenti avranno una fonte in più a portata di mano, per analizzare la vita delle popolazioni di Subiaco
nel tempo. Mons. Caraffa pubblicò nel 1981 il testo dello “Statuto di Subiaco del Card. Giovanni Torquemada (1456) ”, ora, appunto, tradotto, da un ostico latino medievale, in italiano corrente, con gli opportuni commenti filologici, storici e giuridici.
L’autore del volume, Roberto Mendoza, umanista e giurista, ripercorre sinteticamente la storia delle istituzioni del potere e della legge civile e penale: dal castrum nella zona di Pianiglio, alla “Donazione” di Narzio del 369 d.C. (di cui mancano prove storiche), al primo Statuto del 1193, allo Statuto in esame, con le norme istituzionali e processuali.
Il volume si compone di quattordici libri (capitoli): gli ultimi cinque contengono il testo in latino
medievale pubblicato dal Caraffa. I punti salienti sono quelli riguardanti i poteri (“decisivi”)
dell’Abate Commendatario, quelli del Sopraconsiglio, l’obbligatorietà e temporaneità delle cariche
pubbliche (non retribuite). Particolare interessante: terminato il periodo delle funzioni pubbliche,
i responsabili “uscenti” non potevano allontanarsi dal territorio prima del controllo contabile della loro gestione. L’amministrazione della giustizia civile prevedeva il principio della “speditezza” (per evitare processi “infiniti”, “quasi immortales”!), e, tra l’altro, il contraddittorio e l’arbitrato. I giorni festivi erano ventuno, oltre le domeniche, con multa di “ dieci denari del senato” per chi non si astenesse dal lavoro.
Nella giustizia penale vigeva il principio della tassatività delle pene. Per reati gravissimi era prevista
la pena capitale, l’amputazione di un arto o della lingua (per falsa testimonianza) o la fustigazione
o incatenamento nella pubblica piazza. La tortura, eccezionale, doveva essere applicata con moderazione. Il confino era riservato a persone in grado di scatenare risse o gravi scandali.
In un’Appendice del libro sono descritte le “riforme introdotte nei secoli xVII e xVIII”: la “mensa abbaziale”, il mercato di Subiaco, dichiarazione di “consolare” della strada da Arsoli a Subiaco, aggregazione delle Comunità dell’Abbazia al Buon Governo (centralizzazione del potere).
Per opera del futuro Pio VI : trasformazione della Rocca in un vero Palazzo, fondazione del Seminario e della Biblioteca, miglioramento delle carceri, ripristino della ramiera e istituzione di una “scuola regolare di filatura di lana e stame”, acquisto della cartiera e dono di essa alla Mensa Abbaziale. Nel 1789 costruzione da parte della comunità di Subiaco dell’Arco Trionfale in onore di Pio VI. La pubblicazione si raccomanda per l’estrema chiarezza e utilità. (Giuseppe Cicolini)